CONTABILIZZAZIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI

SOMMARIO: 1. Risparmio energetico – 2. I certificati bianchi – 3. Classificazione. in bilancio dei certificati – 4. Scritture contabili dei soggetti obbligati – 5. Scritture contabili delle società non obbligate a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico.

1. Risparmio energetico
Il risparmio energetico è un tema molto importante in generale e in particolare per la nostra nazione che dipende largamente da fonti energetiche importate da Paesi esteri.
Il risparmio energetico può essere perseguito con due modalità principali:
a) tariffa energetica bioraria: con la quale si favoriscono i consumi energetici in determinati orari o in determinati giorni;
b) metodo quota system: prevede obblighi in capo a determinate imprese distributrici di energia di raggiungere obiettivi di risparmio energetico.
Il legislatore nazionale ha utilizzato entrambi ì metodi, introducendo un obbligo di risparmio energetico che deve essere raggiunto dai distributori, produttori o importatori, di energia elettrica, ovvero di gas, con oltre cinquantamila clienti finali (c.d. soggetti obbligati). Queste imprese devono conseguire il target di risparmio energetico realizzando direttamente, ovvero tramite terzi, interventi che determinano un risparmio energetico oppure possono acquistare certificati bianchi nel mercato.
Gli obiettivi obbligatori di risparmio energetico a carico delle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale sono stati disciplinati dai D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, e resi operativi dal D.M. 20 luglio 2004 e sono modificati annualmente. Per il 2012, ad esempio, dovevano raggiungere un risparmio energetico di 6 milioni di TEP (tonnellata equivalente di petrolio) e quindi disporre di certificati bianchi per il relativo ammontare,
I soggetti obbligati devono consegnare all’Autorità per l’energia certificati bianchi per l’obiettivo assegnato, sia effettuando direttamente gli interventi, con la conseguente attribuzione gratuita dei certificati da parte del Gestore del mercato elettrico, ovvero acquistando certificati bianchi da imprese di servizi energetici (le c.d. Esco), da imprese trader (cioè imprese il cui oggetto è la compravendita di certificati),
Il valore energetico di un TEP (tonnellata equivalente di petrolio) è comparabile con il consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media. È riconosciuto un risparmio di energia pari a 1 TEP sulla base di queste equivalenze:
– 1 TEP = 11628 kWh per quanto riguarda i combustibili;
– 1 TEP = 5347,59 kWh per i combustibili elettrivi.

2. I certificati bianchi
I certificati bianchi, o titoli dì efficienza energetica (TEE), sono titoli che attestano l’effettuazione di interventi di risparmio energetico da parte delle imprese obbligate ovvero da imprese non obbligate normativamente ma autorizzate dall’Autorità per l’energia.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto dall’art. 2. ottavo comma, del D.Lgs. n. 79/1999 e, come già anticipato, è stato regolamentato dal D.M. 20 luglio 2004.
Con la Direttiva n. 32/2006 la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti che gli Stati membri possono utilizzare per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al 2016. In Europa, sinora, solo la Francia e la Polonia hanno introdotto un sistema simile a quello italiano, sebbene diverso per ambito di applicazione e regolazione degli scambi.
L’Autorità per l’energia determina ogni anno l’entità del contributo da erogare ai distributori per il conseguimento dei loro obblighi di risparmio energetico (nell’ultimo esercizio era di circa sei milioni di TEP per soggetto obbligato). Il contributo è finanziato attraverso un lieve prelievo dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall’attuazione del meccanismo e quindi con una modalità differente rispetto a quello dei certificati verdi, per il Settore del fotovoltaico, che determina un aggravio del costo dell’energia per i consumatori.
I certificati bianchi sono attributi alle imprese, obbligate o meno, solo dopo che l’Autorità per l’energia ha certificato l’effettivo risparmio energetico ottenuto per effetto dell’intervento sottoposto al suo esame.
I certificati bianchi, a differenza di quelli verdi, non sono attributi a preventivo, cioè all’inizio del periodo d’imposta sulla base della produzione attesa, ma solo a consuntivo cioè successivamente all’effettuazione degli interventi che determinano un effettivo e misurabile risparmio energetico e dopo il relativo riscontro. Un’altra caratteristica dei certificati bianchi, che li differenzia rispetto a quelli verdi, è costituita dal fatto che vengono attributi per interventi sostitutivi che determinano un risparmio energetico mentre non competono per gli interventi ex novo, cioè su nuovi edifici o strutture.
In base alla modalità di misurazione del risparmio energetico i progetti sì dividono in:
progetti standard: si tratta di interventi ai quali sono attribuiti un quantitativo di certificati prestabilito e standard sulla base dei dati del progetto approvato; si tratta degli interventi di minore rilevanza in termini di risparmio energetico unitario quali gli erogatori per docce a basso flusso;
progetti a consuntivo: interventi di risparmio energetico misurati con strumenti installati presso gli utenti finali.
I certificati bianchi possono essere utilizzati, e liquidati, in un arco temporale quinquennale; il periodo sì amplia ad otto anni per gli interventi di isolamento termico degli edifici e di architettura bio-climatica. I certificati, quindi, sono attribuiti dal Gestore energetico a fronte degli interventi di risparmio energico realizzati: i soggetti obbligati assolvono al loro obbligo di risparmio restituendo i certificati in misura corrispondente agli obiettivi assegnati, mentre i soggetti non obbligati possono alienare i certificati con accordi bilaterali ovvero possano essere scambiati all’interno di un apposito mercato gestito dal Gestore mercati energetici.

3. Classificazione in bilancio dei certificati
Le bozze dei principi contabili dell’OIC, pubblicati il 10 aprile 2012, sulla classificazione dei certificati verdi (per il settore del fotovoltaico) e dei certificati grigi (per la riduzione delle immissioni di gas ad effetto serra), confermano il principio della competenza economica nell’imputazione dei certificati al periodo d’imposta nel corso del quale si realizza il relativo presupposto.
La modalità di contabilizzazione dei certificati bianchi è stata oggetto di studio dall’Assonime nel caso n. 2/2012 ove è stato affermato che gli stessi dovrebbero essere classificati tra i “crediti” dell’attivo circolante e valutati al presumibile valore di realizzo.
Alcune imprese dei servizi energetici che non redigono il bilancio in base ai principi contabili IAS/ IFRS non hanno rilevato questi diritti in base al principio contabile 01C 24 secondo cui “i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono iscrivibili in bilancio”. A questo proposito, peraltro, è opportuno evidenziare che i certificati bianchi sono attribuiti a titolo gratuito ma a fronte di interventi di risparmio energetico e soprattutto non si riferiscono a beni immateriali ma a crediti verso un soggetto determinato e cioè il Gestore del mercato elettrico.
In merito alla valutazione del presunto realizzo dei crediti per i certificati bianchi occorre rilevare che le società di servizi energetici non obbligate, diverse dalle imprese distributrici dì energia o gas con oltre cinquantamila clienti, possono vendere i certificati bianchi sul mercato oppure possono scegliere per il ritiro garantito da pinte dell’Autorità per l’energia ad un prezzo predefinito.
Il presumibile valore di realizzo del credito, pertanto, è determinabile nel suo valore minimo, rappresentato dal prezzo di ritiro da parte del Gestore del mercato elettrico. Al termine dell’esercizio 2012 il rimborso tariffario era di curo 86,908 mentre il prezzo di mercato nel corso dell’anno passato è stato sempre superiore ai 100 euro. Ma oltre alla valutazione del credito per l’attribuzione dei certificati bianchi occorre esaminare anche l’aspetto economico sia ai fini civilistici che fiscali.
In base al principio di competenza economica, i crediti per i certificati bianchi devono essere rilevati nell’esercizio nel corso del quale si realizzano, con l’approvazione da parte dell’Autorità per l’energia, i risparmi energetici per i quali sorge il diritto all’assegnazione gratuita da parte del Gestore energetico.
Nell’imputazione dei componenti di reddito, peraltro, occorre tenere presente che i diritti sono assegnati in un determinato esercizio ma hanno un’utilità pluriennale perché producono un risparmio energetico in un arco temporale pluriennale e perché sono liquidabili in più annualità.
Si tratta di crediti certi, in quanto il risparmio energetico è stato verificato dall’Autorità per l’energia, ma liquidabili in parte nei successivi esercizi.

4.Scritture contabili dei soggetti obbligati
Per i soggetti obbligati a conseguire determinati obiettivi di risparmio energetico, e cioè per le imprese distributrici di energia elettrica o di gas con oltre cinquanta mila utenti finali, i certificati bianchi rappresentano un sistema penalizzante che li obbliga a raggiungere un determinato obiettivo di risparmio consegnando al Gestore un correlativo quantitativo di certificati.
Queste imprese dovranno evidenziare in bilancio l’obbligo di conseguire il risparmio energetico con il conseguente impegno ad acquisire un determinato quantitativo di certificati.
I costi relativi ai certificati bianchi devono essere iscritti alla voce B.14) tra gli oneri diversi di gestione.
Le scritture saranno le seguenti:
– Rilevazione dei certificati bianchi da acquisire per raggiungere l’obiettivo di legge
———————————————————————————
COSTI RISPARMIO ENERGETICO a DEBITI V/GSE
———————————————————————————
– Attribuzione dei certificati bianchi a fronte di interventi di risparmio energetico effettuati direttamente previo controllo dell’Autorità:
———————————————————————————
DEBITI V/GSE a COSTI RISPARMIO ENERGETICO
———————————————————————————
– Acquisto da terzi di certificati bianchi:
———————————————————————————
DIVERSI a FORNITORI
DEBITI VGSE
ERARIO C/IVA
———————————————————————————

5.Scritture contabili delle società non obbligate a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico.
Le imprese di servizi energetici (Esco) sono quelle che, seppur non obbligate, effettuano interventi di efficienza energetica, direttamente o affidandoli a terzi,
e possono ottenere í certificati bianchi da parte del GSE oppure possono acquistarli da terzi.
I certificati bianchi sono attribuiti dal Gestore del mercato elettrico alle Esco, in quanto soggetti autorizzati, ma queste spesso hanno delle posizioni debitorie nei confronti degli utenti presso i quali sono stati effettuati gli interventi di risparmio energetico (per i corrispettivi ad essi spettanti contrattualmente) ovvero nei confronti delle aziende che hanno materialmente effettuato parte degli interventi come ad esempio gli installatori.
Per le Esco i ricavi relativi ai certificati bianchi rappresentano una componente economica positiva e non devono rilevare alcun debito verso l’Autorità per l’energia poiché non rientrano tra i soggetti Obbligati e perché non sono soggetti al raggiungimento di obiettivi di risparmio.
I crediti derivanti dalla vendita dei certificati hanno natura commerciale e devono essere iscritti nella voce dell’attivo circolante dei “crediti verso clienti” mentre i crediti verso il .Gestore energetico devono essere iscritti alla voce dei crediti verso altri. Per rispettare il principio della prudenza il valore di iscrizione dei crediti verso Gestore energetico dovrebbe essere pari al valore riconosciuto, da quest’ultimo ente, per il ritiro garantito.
Le scritture saranno:
1)la società presenta all’Autorità per l’energia un intervento di risparmio energetico per il quale ottiene un determinato quantitativo di certificati bianchi da parte del Gestore mercato elettrico:
——————————————————————————–
CREDITO V/GSE a RICAVI per TEE maturati
——————————————————————————–
2)se a fronte dell’ottenimento di certificati bianchi per la Esco la stessa ha un debito nei confronti dell’utente finale o dell’installatore, dovrà rilevare contabilmente il debito con la scrittura:
——————————————————————————–
CREDITI V/GSE a DIVERSI
a DEBITI V/TERZI
a RICAVI TEE maturati
——————————————————————————–
3)vendita dei certificati bianchi alle imprese distributrici di energia obbligate ovvero a terzi:
———————————————————————————–
CLIENTI a DIVERSI
a RICAVI TEE
a ERARIO C/IVA
———————————————————————————–
4)acquisto di certificati bianchi nel mercato o da terzi
———————————————————————————–
DIVERSI a FORNITORI
ACQUISTO TEE
ERARIO C/IVA
———————————————————————————–
5)attribuzione di certificati bianchi nel corso dell’esercizio per interventi ultimati e definiti ma per i quali i certificati bianchi sono liquidabili nei successivi esercizi in relazione al risparmio energetico ipotizzato:
———————————————————————————–
CREDITI V/GSE a DIVERSI
a RATEI PASSIVI (quota dei TEE di competenza successivi esercizi)
a RICAVI TEE
————————————————————————————
b) correlativi costi di acquisto di certificati bianchi che sono liquidabili ed utilizzabili nei successivi esercizi:
————————————————————————————
RISCONTI ATTIVI a COSTI ACQUISTO TEE
————————————————————————————

Dott. Davide Marini

Lascia il tuo commento

*