DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013 , n. 76 .

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

Sintesi degli argomenti

Incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani
Le misure agevolative sono concesse in via sperimentale in attesa del varo di altri provvedimenti, nei limiti delle risorse stanziate. L’intervento agevolativo riguarda l’assunzione di lavoratori d’età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o che vivano soli con una o più persone a carico. L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.
Le assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo. L’incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell’incentivo di cui sopra. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive indicate. L’attività di monitoraggio e’ a cura dell’Inps e in caso di risorse insufficiente esaurisce le domande privilegiando quelle con data di assunzione più risalente.
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile
Si prevedono misure di carattere straordinario e temporaneo concernenti sia il contratto a termine che in somministrazione che altre tipologie contrattuali, come descritto a seguire, applicabili fino al 31 dicembre 2015 e, nei limiti temporali indicati dalla legge, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani fino a 29 anni di età e i soggetti con più di cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, anche al fine di cogliere le opportunità di lavoro, su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla iniziativa dell’Expo 2015 di Milano.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire, tramite un accordo-quadro nazionale ovvero attraverso contratti collettivi di lavoro nazionali, iniziative e misure straordinarie, operanti non oltre il 30 giugno 2016, relative agli istituti indicati a seguire e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi indicate.
a) assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di legge, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;
b) assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, per i quali è prevista una formazione complessivamente non superiore a 120 ore sulle materie individuate dai contratti collettivi, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;
c) utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla legge;
d) elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti;
e) stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con individuazione del progetto tramite rinvio alla specifica causale “Expo 2015”.

Contratto a tempo determinato:
alle assunzioni con contratto a tempo determinato trovano comunque applicazione le seguenti disposizioni derogatorie della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/01:
a) il periodo di 12 mesi per il contratto acausale è elevato fino a un massimo di 18 mesi, frazionabile in due periodi di cui il primo non inferiore a sei mesi;
b) il requisito della causale non è comunque richiesto per le assunzioni a tempo determinato nel limite di un contingente non superiore al 5% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.

Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile
In aggiunta alle misure indicate sopra, al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei giovani, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno:
a) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità (previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185);
b) rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, dell’azione del Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgono giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale, anche in forma di erogazione di servizi collettivi
c) finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro, di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.

Modificata anche la norma che regola gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro. La norma riformulata prevede che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Vengono poi esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine i rapporti di lavoro i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” (assunzioni di lavoratori in mobilità).
Infine, la norma che regola la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi riguarderà anche il contratto acausale.

Lavoro intermittente:
ipotizzato un limite all’utilizzo di questa tipologia contrattuale in quanto si ammette il lavoro a chiamata per un numero di giornate pari 400 nell’arco di 3 anni. Superato il predetto limite temporale, si avrebbe la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato. Ritoccato anche l’apparato sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle prestazioni: la sanzione amministrativa (da 400 euro fino a 2.400 euro) non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.

Lavoro a progetto:
il lavoro a progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi» (e non, come scritto ora, “esecutivi o ripetitivi”). In ordine agli elementi che deve contenere il contratto, viene eliminato l’inciso “ai fini della prova”.

Lavoro accessorio:
il riferimento al lavoro che sia “di natura meramente occasionale” viene meno. Inoltre, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.

Licenziamento individuale:
La procedura di licenziamento che prevede, a norma della legge n. 604/66, il tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi previsti dalla legge, non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ritoccata anche la procedura di conciliazione stessa.

Contratti di lavoro intermittente:
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero, che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non piu’ decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensi’ al 1° gennaio 2014.

Assunzione di lavoratore percettore di ASPI:
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Fondi bilaterali di settore:
Il D.l. intende portare al 31 ottobre 2013 il termine per la stipulazione di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente il termine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si provvederà mediante l’attivazione del fondo di solidarietà residuale. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 ottobre (e non piu’ marzo) 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

Procedure da attivare in caso di risoluzione consensuale dimissioni:
Il Decreto prevede che le relative disposizioni contenute nella Legge Fornero trovino applicazione anche, in quanto compatibili, alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione.

Appalti:
le relative norme di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 (art. 29) trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Le disposizioni dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Sanzioni:
in caso di mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: si prevede una rivalutazione degli importi delle sanzioni ogni 5 anni. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Apprendistato:
Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.

Comunicazioni obbligatorie:
le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

Assunzione di lavoratori stranieri:
modifiche previste anche al d.lgs. n. 286 del 1998 e nuove norme per l’ingresso dello straniero ammesso a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi.

CDL Michele Marini

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