Imposta sostitutiva per i premi di produttività – Applicazione per il 2013 – Deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro – Irrilevanza

Imposta sostitutiva per i premi di produttività – Applicazione per il 2013 – Deposito del contratto presso la Direzione territoriale del lavoro – Irrilevanza

A livello procedurale, il DPCM 22.1.2013 – pubblicato sulla G.U. 29.3.2013 n. 75 e recante le modalità di attuazione, nell’anno 2013, della detassazione della c.d. “retribuzione di produttività” erogata ai dipendenti privati sulla base di contratti collettivi di secondo livello – ha introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro, di depositare i suddetti contratti presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un’autodichiarazione di conformità alle nuove disposizioni.
Al riguardo, si osserva che:
– poiché, per espressa previsione di legge, il deposito di cui si tratta ha una mera funzione di monitoraggio e di “verifica di conformità”, esso non deve essere considerato propedeutico alla concessione del beneficio fiscale, potendosi procedere alla detassazione (anche retroattivamente) sin dalla prima erogazione di componenti retributive agevolabili effettuata in presenza di tutte le condizioni previste dal DPCM. Resta ferma la possibilità di una verifica a posteriori;
– allo stesso modo, il termine di 30 giorni non sembra avere carattere di perentorietà, né, quindi, essere previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.

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