sgravio triennale nuovi assunti

20141010_163745Nessuna istanza per lo sgravio contributivo triennale. La conferma è arrivata al Forum Lavoro del 28 gennaio scorso, organizzato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi dal direttore centrale entrate dell’INPS, Gabriella Di Michele.
All’importante evento annuale, giunto alla decima edizione, il dirigente dell’Istituto ed il segretario generale del Ministero del Lavoro Paolo Pennesi hanno anticipato che nei prossimi giorni dovrebbe essere diffusa la circolare che scioglierà numerosi dubbi che assillano consulenti del lavoro, professionisti e datori di lavoro sull’importante intervento legislativo finalizzato a rendere più conveniente il contratto a tempo indeterminato contenuto nella legge di Stabilità 2015.
Tornando alle modalità di richiesta dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1 comma 118 della legge n. 190/2014, l’INPS ha sostanzialmente dato l’interpretazione che in effetti appariva quella più coerente col dettato normativo e cioè che non occorrerà effettuare alcuna richiesta preventiva all’Istituto al fine di poter maturare il beneficio.
La circolare invece ufficializzerà il codice da utilizzare per l’esposizione dello sgravio nella denuncia mensile UniEmens.
Non è stato chiarito se l’esposizione sarà attraverso l’indicazione dell’importo dei contributi dovuti per il lavoratore agevolato direttamente tra le somme a debito ovvero se occorrerà procedere mediante l’indicazione della riduzione tra le somme a debito dell’istituto (e quindi a credito del datore di lavoro).
In ogni caso, sia il Ministero che l’INPS hanno confermato la posizione della Fondazione studi dei consulenti del lavoro con la circolare n. 1 del 7 gennaio scorso sulla inapplicabilità delle regole comunitarie.
È stato infatti affermato che l’esonero non è da considerarsi aiuto di Stato secondo la disciplina comunitaria poiché lo sgravio risulta una misura generalizzata per tutti i datori di lavoro e non prevede differenze ne su base territoriale ne per settori merceologici.
Ciò comporta che non si rendono applicabili le procedure e condizioni previste sia dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sul regime “de minimis” che dal Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Conseguentemente non è necessario che l’assunzione debba risultare ad incremento della forza occupazionale e dunque il rispetto dell’ULA. Lo sgravio secondo l’INPS è da considerarsi un incentivo legato alla caratteristica del lavoratore e questo comporta il rispetto delle condizioni generali in materia di agevolazioni.
L’agevolazione determina pertanto l’applicabilità delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ovvero il D.M. 24 ottobre 2007, nonché dall’articolo 4, commi da 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012.
Si tratta del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale, del possesso dei requisiti DURC.
Inoltre, l’utilizzo di incentivi non è consentito dalla legge Fornero se, ad esempio, ciò deriva da un obbligo legale o contrattuale (diritto di precedenza) ovvero nel caso di violazione del diritto di precedenza.
Ancora nel caso di assunzioni in unità produttive interessate da riduzioni di personale o sospensioni lavorative che riguardino professionalità sostanzialmente analoghe a quelle assunte.
Altro aspetto toccato al Forum sempre relativo allo sgravio triennale riguarda il calcolo del limite massimo annuale del beneficio che come è noto risulta fissato in 8.060 euro nel caso di contratto a tempo parziale ovvero se li rapporto dura meno di un anno.
Il direttore centrale dell’Istituto ha anticipato che l’orientamento è quello di effettuare la verifica del massimale su base mensile ed operare anche un riproporzionamento nel caso di contratto a tempo parziale.
Interessanti chiarimenti sono emersi in relazione ad eventuali contratti a tempo determinato che il lavoratore assunto avesse stipulato nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il segretario generale del Ministero ha confermato che il tenore letterale della norma limita la possibilità di fruire dello sgravio ai soli contratti a tempo indeterminato che il lavoratore avesse già stipulato nei sei mesi precedenti la data di assunzione con qualsiasi datore di lavoro.
L’INPS ha invece evidenziato che non sarà possibile fruire dell’esonero se il contratto a tempo determinato abbia fatto maturare il diritto di precedenza. Tuttavia, la circolare probabilmente potrebbe aprire la strada alla possibilità di maturare lo sgravio nel caso di trasformazione del contratto da tempo indeterminato.
Si tratta di aspetti di estremo interesse e importanza.
Alcuni dei quali emergono in maniera abbastanza chiara dalla norma, su altri che sono invece meno chiari, l’auspicio è che tali anticipazioni vengano presto confermati in un documento di prassi amministrativa che, come anticipato, è stato annunciato che sarà diffuso a brevissimo.

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